CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Assistenza Sanitaria - progetto I care
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RIMBORSO SPESE MEDICHE

  1. Oggetto dell’assicurazione

Nel limite dei massimali per Assicurato indicati in polizza verranno rimborsate le spese mediche sostenute per cure mediche urgenti e non procrastinabili e/o ricovero ospedaliero d’urgenza, conseguenti a infortunio o malattia nonpreesistente manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia.

Il massimale comprende le:
- spese di ricovero, con il limite per la retta giornaliera di degenza di € 300,00;
- gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio;
- spese per gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia od infortuniodenunciati) fino a € 500,00;
- spese per i farmaci di pronto soccorso prescritti dal medico (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) fino a € 250,00;
- spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’ospedale e al Pronto soccorso più vicino fino a € 1.000,00.
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.

Franchigia/scoperto

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia di € 150,00 che rimane a carico dell’Assicurato.

  1. Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

Il sinistro deve essere denunciato tempestivamente dalContraente o dall'Assicurato alla Società, non appena questi ne abbia la possibilità, contattando telefonicamente la Centrale Operativa.

  1. Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali sono escluse:
- qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso;
- le spese mediche di importo superiore a € 1.500,00, per cui l’Assicurato non abbia contattato la Centrale Operativa in modo che la stessa potesse procedere al pagamento diretto o all’autorizzazione a sostenere le spese;
- nel caso di pagamento diretto delle spese mediche da parte della Società e previa attivazione della Centrale Operativa, l’eventuale eccedenza al massimale previsto in polizza e le relative franchigie;
- le spese per prestazioni o cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti, per cure dentarie e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni
congenite;
- le spese relative all’acquisto, manutenzione o riparazione di occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici;
- le spese per l’interruzione volontaria di gravidanza;
- le prestazioni e terapie relative alla fecondità e/o sterilitàe/o impotenza.

  1. Oggetto dell’Assicurazione

La Società si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di una malattia o di un evento fortuito. L'aiuto potrà
consistere in prestazioni in denaro od in natura.

  1. Consulenza Medica Telefonica

Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell'Assicurato, la Società metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.

  1. Trasporto Sanitario Organizzato

Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell'Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, ne organizzerà il Trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza.
A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi:

- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei. Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa. Il rientro da paesi extraeuropei, esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni non sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

  1. Rientro dei familiari o del compagno di viaggio

In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà e la Società prenderà in carico il rientro (aereo classe turistica o treno 1° classe) di un familiare purché assicurato entro il limite di spesa di € 800,00. La prestazione è operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.

  1. Trasporto della salma

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed indispensabili entro il limite di € 5.000,00 (trattamento post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al luogo di inumazione nel paese di residenza dell’Assicurato. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale recupero della salma.

  1. Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione

In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 10 giorni, la Centrale Operativa organizzerà e la Società prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento fino ad un ammontare di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.

  1. Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la
Società non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato
senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale
Operativa.
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, la
Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative
a titolo di compensazione.
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento
di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.

  1. Responsabilità

La Società declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari e a seguito di:

- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di
assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.

  1. Restituzione dei titoli di viaggio

L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società i biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.