Indice
Che tipo di abitazione - Il valore
dell'appartamento - Le condizioni
del palazzo - Le condizioni dell'appartamento - libero o affittato? - Le
responsabilità di chi vende - Le fasi della compravendita - L'Agenzia
immobiliare - Le spese per l'atto e le imposte - Le agevolazioni per l’acquisto
della prima casa - I requisiti per fruire dei benefici “prima casa” - Quando si
perdono le agevolazioni “prima casa” - Come si calcolano le imposte - Come si
calcola il valore catastale - Principali categorie catastali - Consigli finali
per l’acquisto e i mutui
Che tipo di abitazione
Avete deciso di acquistare una casa.
Vediamo gli aspetti più importanti da controllare
sotto il profilo tecnico- legale. Non fatevi scrupolo a chiedere la
documentazione che vi indichiamo. State investendo parecchi soldi e dovete
avere la certezza di non incappare in brutte sorprese.
1) Accertarsi che l’abitazione sia stata costruita
regolarmente. Se non è recente ed è stata venduta e acquistata più
volte, certamente è regolare. Se è stata costruita da pochi anni, il
proprietario è sicuramente in possesso della concessione edilizia e del certificato
di abitabilità.
2) Se l’abitazione è stata costruita abusivamente,
accertarsi che il proprietario abbia presentato a suo tempo la domanda di
condono edilizio e che sia in possesso della concessione a sanatoria rilasciata dal Comune. Senza questo documento il notaio non stipula il rogito.
3) Se l’abitazione è di nuova costruzione sarà
lo stesso costruttore a mostrarvi la documentazione che dimostra la regolarità
dell’edificio. In caso contrario, chiedete al venditore copia della concessione
edilizia e di poter visionare il progetto approvato dal Comune. Se trovate
resistenze, diffidate, ma soprattutto non acquistate un immobile se non risulta
accatastato come abitazione. Talvolta i locali all’ultimo piano o al piano
terreno corrispondono, sul progetto originario, a magazzini o soffitte.
Costruttori senza scrupoli li trasformano in appartamenti ma sul rogito
figurerebbero come soffitte o magazzino. Quindi, vi trovereste a pagare un
magazzino al prezzo di un appartamento, con conseguenze spiacevoli: non potrete
farvi allacciare né gas né elettricità, e vi trovereste in mano un immobile
senza valore e senza possibilità di essere sanato.
4) Verificare che non vi siano ipoteche sull’abitazione, cioè che il proprietario non abbia contratto debiti offrendo
come garanzia il proprio appartamento, facendo una visura ipotecaria alla
conservatoria dei registri immobiliari. In presenza di ipoteche occorrerà
comportarsi come suggeriamo nel capitolo “Le fasi della compravendita” al punto
6).
5) Prima di stipulare l’atto di compravendita,
chiedere all’amministratore dello stabile, mostrando il compromesso, una
dichiarazione da cui risulti che da parte del venditore non vi sono debiti nei
confronti del Condominio. In caso contrario, il Condominio potrà rivalersi
sull’acquirente.
6) Accertarsi che il venditore abbia la titolarità per vendere: se non è l’unico proprietario è necessaria la certezza che tutti
vogliono vendere. Ciò vale nei casi di società, di comproprietà e di comunione
dei beni tra coniugi.
7) V’è anche un altro aspetto da considerare: la provenienza
dell’appartamento, in particolar modo nei casi in cui sia pervenuto al
venditore per eredità o per donazione.
Qualsiasi erede, ritenendosi trattato in modo
sperequato dalla ripartizione ereditaria, ha tempo dieci anni, dal decesso di
chi ha lasciato l’eredità o la donazione, per far valere i suoi
diritti, chiedendo che il valore dell’appartamento venga considerato
all’interno del cumulo ereditario. In tali situazioni, correte il grosso
rischio di essere costretti a vendere l’ appartamento o a risarcire per
l’equivalente valore gli eredi ricorrenti. Pur potendovi rivalere su chi vi ha
venduto l’appartamento, starete tranquilli soltanto se il venditore
deposita presso il notaio la somma della compravendita. In tal modo gli eredi
avranno a disposizione il valore equivalente e non avrete problemi.
8) Se a vendere è una società (costruttore,
cooperativa, società immobiliare, o comunque un privato con attività
imprenditoriale) che fallisce entro due anni dalla vendita, il curatore
fallimentare potrebbe revocare (cioè “annullare”) la compravendita ed iscrivere
l’acquirente nell’albo dei creditori del fallito. Insomma, verificate lo
stato di salute economico dell’imprenditore. Nel 2005 è entrato in vigore il
cosiddetto “Pacchetto di garanzie” a tutela degli acquirenti. La
normativa obbliga il costruttore a rilasciare gratuitamente una fideiussione
sugli acconti versati dall’acquirente e a sottoscrivere una polizza decennale a
garanzia dei gravi rischi dell’immobile. L’obbligo, tuttavia, vige per coloro
che vendono l’immobile prima della sua ultimazione, cosicché molti costruttori
vendono l’appartamento dopo averlo ultimato e quindi non sono obbligati a
prestare le garanzie illustrate.
Il valore dell'appartamento
E’ buona norma informarsi sui valori medi della
zona, in modo da poter immediatamente avviare la trattativa col venditore,
tenendo presenti le condizioni oggettive del palazzo e dell’unità immobiliare.
Per valore medio s’intende il costo al mq per un
appartamento in normali condizioni manutentive.
Spesso, chi vende, si informa sull’andamento del
mercato, moltiplica il valore per la superficie complessiva e formula la
richiesta, senza tener conto che il valore può variare, al ribasso o al rialzo,
in relazione alla tipologia dell’appartamento, all’esposizione, alla finiture,
allo stato degli infissi e dei pavimenti, delle mura e dei servizi igienici,
alla condizione dello stabile nel suo complesso.
Di norma, chi vende tende a lucrare il prezzo più alto
possibile, spesso superiore a quello di mercato. Quindi, una cosa è il prezzo
richiesto, altra il prezzo effettivo di vendita.
La superficie considerata per la vendita è
quella commerciale, che viene calcolata come segue: la superficie netta
dell’appartamento, il 100% della superficie delle mura perimetrali e interne,
il 50% della superficie di mura in comune con altri appartamenti. Altre
superfici vanno considerate orientativamente come segue:
Balconi e
terrazze scoperti
|
25% della
superficie
|
Balconi e
terrazze coperti chiusi su 3 lati
|
35% della
superficie
|
Patii e
porticati
|
35% della
superficie
|
Verande
|
60% della
superficie
|
Giardino
esclusivo di appartamento
|
15% della
superficie
|
Giardino
di ville e villini
|
10% della
superficie
|
Cantine e
soffitte non abitatibili
|
10% della
superficie
|
Cantine e
soffitte abitabili
|
25% - 50%
della superficie
|
Elementi di decremento o incremento del prezzo sono i
seguenti:
Piano
seminterrato
|
- 30%
|
Piano
terra
|
- 20%
|
Piano
terra con giardino
|
- 15%
|
Piano 2°
senza ascensore
|
- 5%
|
Dal terzo
piano in poi senza ascensore
|
- 10% per
ogni piano
|
Piano
attico
|
+ 20%
|
Abitazione
con più bagni
|
+ 5%
|
Riscaldamento
autonomo
|
+ 5%
|
Assenza di
riscaldamento
|
- 5%
|
Impianto
elettrico non conforme
|
- 5%
|
Nota: Poiché sul libero mercato non esistono valori
oggettivi assoluti e vale l’accordo tra le parti, le indicazioni che forniamo,
insieme ai suggerimenti seguenti, servono a dare l’idea di quelli che possono
essere gli elementi di trattativa.
L’appartamento affittato subisce una
svalutazione del prezzo medio al mq compresa fra il 20% e il 30%.
Le condizioni
del palazzo
Lo stato manutentivo di un palazzo è visibile a
chiunque, ma lavori da eseguire o difetti nella struttura, che vi impegneranno
economicamente dopo l’acquisto, sfuggono al colpo d’occhio.
Informatevi se vi sono problemi di statica, se sono
stati eseguiti gli adeguamenti dell’impianto elettrico e termico e quelli
relativi alla prevenzione incendi. Così come consigliamo di accertarvi, se vi è
impianto di riscaldamento centralizzato, che l’Assemblea dei condomini non ne
abbia già deliberata la disattivazione e la conseguente installazione di
impianti autonomi.
La necessità di rilevanti lavori di manutenzione o
ristrutturazione, l’adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza,
l’installazione di un impianto autonomo di riscaldamento rappresentano elementi
di trattativa.
Identici elementi di valutazione sono rappresentati
dalla presenza o meno del gas metano, dell’acqua diretta, della rete fognante.
Le condizioni dell'appartamento
Per quanto concerne l’interno dell’appartamento, il
colpo d’occhio ha la sua parte, e di esso bisognerà fidarsi, a meno che non si
intenda spendere qualche lira per farlo visionare da un tecnico (architetto,
ingegnere, geometra).
Non conviene, invece, risparmiare sul tecnico o
fidarsi di quanto vi viene detto se notate crepe diffuse e vistose sulle pareti
o sui soffitti. Il tecnico sarà in grado di valutare se si tratta di semplici
crepe dovute all’assestamento del palazzo o di segnali d’allarme per la
statica.
La pavimentazione e le piastrellature in bagno e in cucina devono essere integre e stabili. Infatti, se ci fossero
elementi rotti potrebbe risultare difficile sostituirli parzialmente reperendo
sul mercato un prodotto fuori produzione.
Più semplice controllare lo stato d’uso del parquet.
Se installato da molto tempo si presenterà con un manto di consumo difforme e
con elementi instabili.
Più delicata la valutazione dell’impianto elettrico.
Fermo restando quanto già detto rispetto agli obblighi di adeguamento alle
norme di sicurezza, un impianto ultraventennale ha necessità d’essere
sostituito poiché i componenti potrebbero aver perso capacità d’isolamento.
Nelle costruzioni recenti, il costruttore fornisce
all’acquirente anche la piantina dell’impianto elettrico. Per i vecchi
appartamenti si cerchi di ricostruire il tracciato di massima con l’aiuto del
venditore. Vi tornerà utile se necessiteranno interventi parziali o totali. Un
buon elettricista, comunque, è in grado di individuare per grandi linee
l’allocazione e il passaggio dei fili.
Meno difficile verificare lo stato manutentivo degli
infissi e delle porte. Se sono in legno, già provando a chiuderli dimostreranno
la propria condizione. Da tener presente che difficilmente un infisso in legno,
se difettoso, può essere aggiustato, e il costo del rifacimento integrale di
una finestra o di una persiana è elevato.
Sull’impianto idrico, salvo la valutazione a vista
delle stato dei sanitari, occorre assumere informazioni dai condomini.
Frequenti perdite o infiltrazioni dimostrano che l’impianto è molto usurato e
arrugginito, e richiederà quanto prima d’essere sostituito.
Se molti componenti dell’abitazione sono consumati e
difettosi, fate pesare queste circostanze nella trattativa. Una maiolica rotta
non è una maiolica da sostituire, ma spesso comporta la sostituzione integrale
delle maioliche; una tubazione che perde causerà le stesse conseguenze. Quindi,
si deve trattare sui costi degli integrali rifacimenti, e non sul singolo
componente da riparare.
Libero o affittato?
Non è un problema da poco, poiché spesso si acquista
un appartamento affittato per la svalutazione che la circostanza comporta: dal
20 al 30 per cento a seconda della scadenza contrattuale e dell’affitto pagato
dall’inquilino.
Attualmente ci si può trovare di fronte a due tipi di
contratti: un contratto a canone libero con durata di 4 anni più 4, o un
contratto a canone agevolato con durata di 3 anni più 2.
Il contratto libero può essere disdettato alla
scadenza dei primi quattro anni solo per necessità, e alla scadenza degli otto
anni per fine locazione. Il contratto agevolato potrà essere disdettato per
necessità solo alla scadenza dei tre anni, e per finita locazione alla scadenza
dei cinque. La disdetta dovrà in tutti i casi essere inviata sei mesi prima
delle rispettive scadenze.
Se in seguito alla disdetta l’inquilino non rilascia
l’appartamento sarete costretti ad iniziare una causa di sfratto che, a seconda
delle circostanze, può durare anni.
Quindi, se avete necessità di un appartamento per
andarci subito ad abitare, evitate di acquistare un appartamento affittato.
In presenza di inquilino, e prima di impegnarvi per
l’acquisto, fatevi dare copia del contratto di affitto per farlo
esaminare da un esperto: potreste scoprire un contratto irregolare o non
disdettato in tempo, col rischio di dover proseguire nella locazione per molti
anni.
Le responsabilità di chi vende
Chi vende deve garantire che l’immobile è esente da
vizi tali da comprometterne l’uso a cui è destinato. Tale garanzia non è
assolta soltanto con una analoga dichiarazione sull’atto notarile, poiché se il
venditore ha in mala fede taciuto la presenza di vizi, il compratore può
chiedere la risoluzione del contratto di vendita oppure la riduzione del
prezzo. Se il palazzo, ad esempio, dovesse crollare dopo brevissimo periodo
dall’acquisto, e si ha prova che il venditore era a conoscenza di tale rischio,
si può chiedere la risoluzione del contratto, e quindi la restituzione delle
somme pagate.
La denuncia dei vizi deve essere fatta entro 8 giorni
dalla scoperta, e comunque non oltre un anno dall’acquisto.
In attesa della stipula del rogito, le parti
stabiliscono di norma una rateizzazione nel pagamento, ma il compratore,
in attesa di chiarimenti e certezze, può sospendere il pagamento se viene a conoscenza
o ha il sospetto che l’appartamento è stato nel frattempo offerto dal venditore
come garanzia reale o che su di esso possano far valere diritti altre persone.
La semplificazione delle situazioni che posso
verificarsi l’abbiamo illustrata nelle pagine precedenti.
Nel caso di un nuovo appartamento, la garanzia sui vizi
occulti, non rilevabili al momento dell’acquisto, dura due anni e devono
essere denunciati al costruttore entro 60 giorni dalla scoperta. La
responsabilità del costruttore rispetto alle strutture portanti dell’edificio, invece, è decennale e la denuncia deve essere fatta entro
un anno dalla scoperta.
Le fasi della compravendita
Nel compromesso e nell’atto di compravendita va
inserita la “carta d’identità” dell’appartamento.
La compravendita può essere effettuata a corpo o a
misura. Il prezzo concordato sul compromesso, e quindi sul rogito, può
riferirsi alla superficie reale (vendita a misura) oppure a forfait (vendita
a corpo). In genere si indica la vendita “a corpo”. Nella vendita a misura,
una delle parti può chiedere la riduzione o l’integrazione del prezzo stabilito
se, alla consegna, la superficie commerciale risulta superiore o inferiore
anche di un solo ventesimo di quella indicata sul rogito o sul compromesso.
Nella compravendita è
obbligatorio, pena la nullità, l’atto scritto, con l’elencazione di
tutti gli elementi utili ad individuare l’appartamento: la descrizione e
l’ubicazione, nonché la volontà di vendere e di acquistare e il prezzo
concordato.
Sono elementi che il notaio sa di dover inserire;
piuttosto occorre conoscere le fasi precedenti.
Semplici ricevute di pagamento per caparre e anticipi
potrebbero non essere ritenute valide se in esse non vi è specificato il motivo
del versamento e gli estremi dell’appartamento. Perciò, è necessario mettere
per iscritto anche il preliminare di compravendita (compromesso),
che non rappresenta un passaggio obbligato per giungere alla stipula dell’atto
notarile, ma una garanzia per l’acquirente. In mancanza del compromesso o della
proposta di acquisto, l’ accordo verbale o semplici ricevute di pagamento sono
considerate nulle.
Che differenza c’è fra compromesso e proposta
di acquisto? Nel primo caso sono vincolate alla compravendita ambedue le
parti; nel secondo, essendo la proposta firmata solo dall’ aspirante
acquirente, è soltanto questi ad impegnarsi e non il venditore, che potrebbe
ripensarci. Se ciò avvenisse, l’aspirante acquirente ha diritto alla
restituzione delle sole somme versate.
I dati riportati sul compromesso saranno gli
stessi da inserire nell’atto notarile:
1) nome e cognome delle parti, data e luogo di
nascita, domicilio, codice fiscale,
2) descrizione dell’appartamento, categoria ed estremi
catastali, palazzina, scala, piano, interno, anno di costruzione, garanzie del
venditore circa ipoteche, conformità urbanistiche, abitabilità, morosità
condominiali, vincoli, e l’indicazione se l’appartamento è libero o occupato
dal venditore o da un inquilino.
Verificare che l’appartamento indicato corrisponda effettivamente
a quello da voi visitato, controllando che siano riportati correttamente i dati
relativi alla via, al numero civico, alla scala, al piano e all’interno.
3) Il prezzo pattuito, le modalità di pagamento,
l’ammontare della caparra e di eventuali altri anticipi, il termine
entro il quale sarà stipulato il rogito notarile.
La caparra (in genere dai 2 ai 5 mila €, e comunque
proporzionata al valore dell’immobile) può essere confirmatoria o penitenziale. Con la caparra confirmatoria, se è
l’acquirente a recedere dal contratto perde la caparra; se è il venditore,
dovrà restituirla raddoppiata. Con la caparra penitenziale viene fissata una
penale fissa, che dovrà essere versata senza ulteriori aggravi dalla parte che
recede dal contratto.
4) L’eventuale indicazione del notaio, che di norma
viene scelto dall’acquirente.
5) Se è il venditore ad occupare l’appartamento, è
consigliabile stabilire tempi e modalità del rilascio, possibilmente prima
della stipula del rogito, e subordinando alla liberazione dell’alloggio il
pagamento del corrispettivo di vendita.
6) Particolare attenzione ad eventuali ipoteche:
è consigliabile inserire sul compromesso una dichiarazione esplicita del
venditore che affermi la libertà dell’appartamento da gravami ipotecari,
servitù, vincoli architettonici e paesaggistici ecc. Se l’immobile risulta
ipotecato, si chiederà lo svincolo, cioè la cancellazione dell’ipoteca. In
caso contrario, in sede di stipula notarile, consigliamo di trattenersi la
cifra corrispondente all’ipoteca, versandola al notaio con la disposizione di
consegnarla al venditore non appena questi avrà ottemperato alla cancellazione
dell’ipoteca.
7) Se vi è trasferimento di mutuo dal venditore
all’acquirente, o nel caso di acquisto da un costruttore, dev’essere
indicato il preciso ammontare del mutuo, gli estremi dell’ultima cartella
pagata, l’eventuale finanziamento. Se le rate di mutuo, in attesa del
frazionamento fra i vari appartamenti dello stabile, vengono pagate
direttamente al costruttore, che pensa poi a versarle alla banca, accertatevi
presso l’Istituto di credito che il versamento sia stato regolarmente eseguito:
talvolta è capitato che il costruttore non abbia versate le rate e la banca si
sia rivalsa sugli acquirenti.
8) Se il rogito notarile sarà stipulato molto tempo
dopo il compromesso, sarà opportuno registrare il compromesso presso
l’ Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari). In tal
modo l’acquirente si tutela nei confronti di eventuali trascrizioni
“pregiudizievoli” nei confronti del venditore (ad esempio, un pignoramento).
L'Agenzia immobiliare
La complessità delle numerose verifiche su un
appartamento da acquistare, e il poco tempo a disposizione, portano spesso a
rivolgersi ad una agenzia immobiliare.
Gli agenti immobiliari autorizzati sono iscritti alla
Camera di Commercio, presso la quale hanno dovuto sostenere un esame, ed hanno
un tesserino di riconoscimento. La legge dispone che nessuna provvigione sia
dovuta ad una persona che pratica la professione abusivamente. L’agente
immobiliare deve, per legge, verificare la provenienza dell’appartamento, la
titolarità, la presenza o meno di vincoli e garantire con opportune clausole il
venditore e l’acquirente. E’ spesso lo stesso agente che si attiva per reperire
un mutuo.
All’acquirente interessato viene fatto firmare,
contestualmente al versamento di una caparra, un impegno\proposta ad acquistare, subordinato all’accettazione del proprietario. Questi dovrà
pronunciarsi entro 8\10 giorni e se nel frattempo ha incassato (anche
tramite l’agenzia) denaro liquido o l’assegno della caparra, la
proposta si intende accettata.
Un agente immobiliare non può acquistare direttamente
appartamenti. Un’agenzia che faccia questo deve far scattare un campanello
d’allarme nel venditore e nel compratore: quasi sicuramente acquisterà a prezzi
stracciati per lucrare su un prezzo di vendita superiore.
La provvigione a favore dell’agenzia va corrisposta
sia dal venditore che dal compratore. Nessuna legge stabilisce quanto un agente
possa chiedere. Valgono gli usi locali e le indicazioni della Camera di
Commercio, che però non sono vincolanti. Attualmente, una provvigione che non
superi il 2 per cento del prezzo di vendita rappresenta un’equa richiesta, ma
molti agenti si accontentano dell’ 1 – 1,5 per cento.
Ricordarsi di pretendere la fattura, poiché le spese
di mediazione immobiliare sono deducibili sulla dichiarazione dei redditi sino
ad un massimo di 1.000,00 €.
Il nominativo dell’agente immobiliare, e il
corrispettivo a lui versato, dovranno essere indicati nel rogito notarile.
Le spese per l'atto e le imposte
Le spese per l’atto di compravendita (rogito notarile)
sono a carico dell’acquirente e sono percentualmente proporzionali al valore
di vendita dell’immobile. Più alto è il valore dell’immobile più bassa sarà
la percentuale richiesta dal notaio, che può oscillare orientativamente dallo
0,7% al 2%.
Quando si acquista una casa, l’acquirente è tenuto,
inoltre, al pagamento dell’imposta di registro, o alternativamente
dell’Iva, delle imposte ipotecaria e catastale, che vengono
calcolate sul prezzo di vendita, e a seconda della veste giuridica del
venditore, come segue:
Acquisto da:
Privato – Impresa “non costruttrice” – Impresa costruttrice o
di ristrutturazione che vende dopo 4 anni dall’ultimazione dei lavori
|
registro
|
7%
|
ipotecaria
|
2%
|
catastale
|
1%
|
Impresa costruttrice o di ristrutturazione che vende dopo 4 anni
dall’ultimazione dei lavori
|
Iva
|
10%
|
Registro
|
168 €
|
Ipotecaria
|
168 €
|
Catastale
|
168 €
|
Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa
Quando si acquista la “prima casa” si può
godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le
imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.
Acquisto da privati
|
Registro
|
3%
|
Ipotecaria
|
168 €
|
Catastale
|
168 €
|
Acquisto da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 4 anni
dall’ultimazione dei lavori
|
Iva
|
4%
|
Registro
|
168 €
|
Ipotecaria
|
168 €
|
Catastale
|
168 €
|
Acquisto da impresa non costruttrice
Acquisto da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) oltre 4 anni
dall’ultimazione dei lavori
|
Iva
|
Esente
|
Registro
|
3%
|
Ipotecaria
|
168 €
|
Catastale
|
168 €
|
Per usufruire delle agevolazioni “prima casa” non è
necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o
dei familiari. Viene agevolato l’acquisto di una casa, quale che sia l’uso che
se ne intende fare, purché sussistano i requisiti che vedremo di seguito.
Le agevolazioni sono riconosciute in sede di
registrazione dell’atto. Esse competono non soltanto per gli atti a titolo
oneroso che comportano l’acquisto della proprietà, ma anche quando l’atto
comporta l’acquisto della nuda proprietà, del diritto d’abitazione, uso e
usufrutto.
L’acquisto delle pertinenze
Le agevolazioni per la prima casa spettano allo stesso
modo per l’acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto
separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie
catastali:
- C/2 (cantina o soffitta);
- C/6 (garage o box auto);
- C/7 (tettoia o posto auto).
Le unità immobiliari classificate nelle citate
categorie catastali possono anche trovarsi in prossimità dell’abitazione
principale ma devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di
abitazione.
I requisiti per fruire dei benefici “prima casa”
Il primo requisito indispensabile per fruire delle
agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di abitazione non “di
lusso”, ad esempio se è superiore a 160 mq, ha infissi di legni pregiati o
intarsiati, pareti rivestite in stoffa, la piscina ecc.
Accertato che si acquisti un’abitazione considerata
non “di lusso”, i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale
dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:
a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui
l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla
stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale.
b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo
o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova
l’immobile da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o
in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà,
uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione,
acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto
della prima casa.
Ai contribuenti che non hanno la cittadinanza italiana, l’agevolazione spetta solo in presenza di tutte le
condizioni previste e, in particolare, quando l’acquirente ha la residenza nel
Comune in cui si trova l’immobile acquistato (o la stabilisce entro 18 mesi).
In presenza dei requisiti sopra elencati
l’agevolazione “prima casa” spetta anche se il bene viene acquistato da un
minore non emancipato o da altre persone incapaci, quali interdetti e
inabilitati.
Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l’impegno
a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte dell’acquirente che non
risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere
attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto.
Quando si perdono le agevolazioni “prima casa”
L’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in
sede di acquisto dell’immobile se:
- le dichiarazioni rese nell’atto di acquisto sono
false;
- non trasferisce la residenza nel Comune ove è
situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;
- vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il
termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non
riacquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Le agevolazioni non si perdono se entro un anno dalla
vendita o dalla donazione il contribuente acquista un terreno e, sempre nello
stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad
abitazione principale.
La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero
della differenza di imposta non versata e degli interessi nonché l’applicazione
di una sanzione pari al 30% dell’imposta stessa.
Come si calcolano le imposte
Le imposte si calcolano sul valore dell’immobile (base
imponibile) dichiarato sul rogito notarile. Nella vendita tra privati, il valore
dell’immobile può corrispondere al valore catastale, e quindi ad un valore
inferiore a quello di mercato, a condizione che sul rogito venga comunque
indicato il valore effettivo della compravendita.
Quando il venditore è una Società o un privato
che agisce nell’esercizio di attività commerciale, il valore da
dichiarare è quello effettivo di mercato.
Come si calcola il valore catastale
Il valore catastale viene determinato
moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i
seguenti coefficienti:
- 110 per la prima casa;
- 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi
catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1);
- 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e
studi privati);
- 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e
botteghe).
Principali categorie catastali
CATEGORIA
|
TIPOLOGIA
|
A/1
|
Abitazione di tipo signorile
|
A/2
|
Abitazione di tipo civile
|
A/3
|
Abitazione di tipo economico
|
A/4
|
Abitazione di tipo popolare
|
A/5
|
Abitazione di tipo ultrapopolare
|
A/6
|
Abitazione di tipo rurale
|
A/7
|
Abitazione in villini
|
A/8
|
Abitazione in ville
|
A/9
|
Castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico
|
A/10
|
Uffici o studi privati
|
A/11
|
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
|
B/1
|
Collegi e convitti, ospizi, conventi, seminari, caserme ecc.
|
B/2
|
Case di cura ed ospedali
|
B/3
|
Prigioni e riformatori
|
B/4
|
Uffici pubblici
|
B/5
|
Scuole, laboratori scientifici
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B/6
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Biblioteche, pinacoteche. Musei, gallerie, accademie ecc.
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B/7
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Cappelle e oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti
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B/8
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Magazzini sotterranei per deposito di derrate
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C/1
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Negozi e botteghe
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C/2
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Magazzini e locali di deposito
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C/3
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Laboratori per arti e mestieri
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C/4
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Fabbricati
e locali per esercizi sportivi
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C/5
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Stabilimenti
balneari e di acque curative
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C/6
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Stalle,
scuderie, rimesse ed autorimesse
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C/7
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Tettoie
chiuse o aperte
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Consigli finali per l’acquisto e i mutui
Prima di procedere all’acquisto di una casa qualche
considerazione pratica.
Il tipo di acquisto, dal privato o dal costruttore,
dipende dal budget finanziario a nostra disposizione.
Da tener conto che le banche non finanziano, di norma,
per un valore superiore al 70-75% dell’immobile, e che, di conseguenza, il
residuo 30-35% dev’essere disponibile in
contanti.
Ci sono banche che erogano mutui per un ammontare pari
al 100% del valore dell’immobile. Ma chi ha un reddito che non gli ha permesso
di accantonare risparmi, difficilmente potrà permettersi di pagare (su un mutuo
quindicennale di 200.000,00 €) rate mensili pari a 1.600,00 €. Infatti, la rata
di mutuo sopportabile viene calcolata sul 33% del reddito, e quindi una
rata di 1.600,00 € presuppone un reddito mensile netto di circa 5.000,00 €.
Occorre cercare gli Istituti di Credito (rari) che
concedono mutui con durata di 25 o 30 anni, tenendo presente che il mutuo dev’essere estinto al compimento dei 75 anni di età del
richiedente.
La via più praticabile è il ricorso all’acquisto da un
costruttore o da una cooperativa. In questi casi, di norma, viene versato un
anticipo e il costo non coperto dal mutuo viene rateizzato con lo stato di
avanzamento dei lavori.
In ogni caso, prima di procedere all’acquisto
impegnandosi con un compromesso, conviene rivolgersi ad una banca e chiedere (meglio se con una predelibera valida per qualche
mese) se e fino a quale ammontare verrà con certezza erogato il mutuo.
Sarà più facile, poi, mettersi alla ricerca
dell’appartamento corrispondente al finanziamento che verrà erogato.
Vediamo quali sono le tipologie dei tassi
d’interesse maggiormente applicate sui mutui:
Tasso fisso: il tasso di
interesse rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
Il mutuo a
tasso fisso e' indicato quando:
- si vogliono pagare rate uguali e conoscere da subito l’ammontare complessivo
del debito
- si prevede un aumento dell’inflazione e quindi dei tassi
- il richiedente è un lavoratore dipendente con uno stipendio medio
Vantaggi: il mutuo a tasso fisso offre la possibilità di pianificare con
certezza il bilancio familiare, eliminando il rischio legato all'incremento dei
tassi.
Tasso
variabile: il tasso di
interesse varia in relazione all’andamento di uno o più parametri
specificatamente indicati nel contratto di mutuo (inflazione, aumento del costo
del denaro ecc.).
Il mutuo a
tasso variabile è indicato quando:
- si vuole rischiare
sull’andamento dell’economia
- si prevede un calo
dell’inflazione
- il richiedente ha un reddito
medio alto
- il mutuo e' di importo
elevato.
Tasso misto: Il tasso fissato inizialmente può
essere modificato alle scadenze e alle condizioni stabilite nel contratto.
Il tasso misto è indicato quando:
- si prevede un andamento al
rialzo in un primo periodo e magari un ribasso negli anni successivi.
- il richiedente non vuole
prendere subito una decisione definitiva sul tipo di tasso.
Diverse
banche, allo scopo di attrarre maggiormente la clientela, propongono un tasso d'ingresso, ovvero un tasso promozionale molto basso applicato per un
periodo limitato. Terminato tale periodo, viene applicato il tasso previsto
contrattualmente.
(Fonte: www.stranieriinitalia.it)