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Chi paga le spese tra inquilino e proprietario?

Lunedì, 6 Settembre 2010

La ripartizione delle spese è un problema che sorge spesso tra proprietario  e inquilino, in generale la legge stabilisce che l’inquilino deve sostenere tutte le spese di ordinaria manutenzione,  il proprietario quelle di manutenzione straordinaria, salvo naturalmente eventuali patti tra i due inseriti nel contratto di locazione.

Il problema nasce molto spesso perché si crea confusione tra spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Il proprietario deve provvedere a mantenere la casa data in affitto in un buono stato,  e quindi ripararla se necessario,  in modo tale da garantire all’inquilino il pacifico godimento. Quindi se si parla di sostituire  i tubi perché logorati o l’impianto elettrico, oppure la sostituzione dell’ascensore  è chiaro che deve provvedervi il proprietario.

L’inquilino viceversa deve provvedere a tutte quelle spese di ordinaria  manutenzione dovute al deterioramento provocato dall’utilizzo delle cose, come ad esempio la sostituzione della rubinetteria, o la riparazione delle lampade nel condominio.

In genere se non è specificato molto si prende come riferimento il codice civile o la vecchia legge sull’equo canone che stabilisce: “sono interamente a carico del conduttore (cioè l’inquilino n.d.r.), salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore”.

Ora nel tuo caso tu parli proprio di sostituzione e del montaggio delle nuove cassette della posta in questo caso dovrebbe essere il proprietario a provvedere al pagamento mentre sarebbe invece spettato a te il pagamento di un eventuale aggiustamento delle vecchie cassette della posta. Ogni qual volta che si tratta di riparazioni dovute all’usura e  al deterioramento deve pagare l’inquilino mentre nei casi proprio di sostituzione dovrebbe provvedere il proprietario.

Avv. Mariangela Lioy

 

Fonte dal sito: www.stranieriinitalia.it

 

Cittadini UE: come chiedere la cittadinanza italiana?

Lunedì, 30 Agosto 2010

I cittadini romeni sono entrati a far parte dell’unione europea dal 2007, pertanto sono considerati a tutti gli effetti cittadini della comunità europea a partire da quel momento.  I cittadini comunitari possono chiedere la cittadinanza per  naturalizzazione dopo quattro anni di residenza legale, attestati dall’iscrizione all’anagrafe.

La domanda dovrai presentarla  alla Prefettura-U.T.G., del luogo di residenza debitamente compilata sull’apposito modello B e devi apporre una marca da bollo da € 14,62.

Alla domanda dovrai allegare  l’estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità con l’indicazione della paternità e maternità; i certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza; certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da richiedere alla Cancelleria della Procura della Repubblica; il titolo di soggiorno;  i certificati rilasciati dai comuni che attestino la residenza per il periodo previsto dalla legge; lo stato di famiglia;  la fotocopia dei redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali; la ricevuta del versamento del contributo di € 200,00.

I documenti relativi  all’atto di nascita e i certificati penali devono essere apostillati , ossia deve essere apposto  il Timbro “Apostille” del Ministero degli Affari Esteri o dell’Interno Romeno. Questo  per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja.

I documenti apostillati infine dovranno essere tradotti in lingua italiana presso una delle seguenti autorità: o dall’ Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di origine; o dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine presente in Italia; o da un  Traduttore ufficiale del Tribunale italiano  che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo straniero.

Le generalità riportate nei documenti italiani e stranieri devono uguali  in tutti gli atti, in caso di eventuali discordanze nella documentazione, le stesse  potranno essere sanate con una attestazione con la quale l’Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti.

Avv. Mariangela Lioy

 

Fonte dal sito: www.stranieriinitalia.it

 

Ospito un clandestino, cosa rischio?

Lunedì, 30 Agosto 2010

Secondo la legge possono soggiornare nel territorio dello Stato solo gli stranieri entrati regolarmente nel territorio dello Stato muniti di visto e permesso di soggiorno regolarmente rilasciato e in corso di validità.

Dall’8 agosto 2009 è stato introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano. Pertanto, chi entra o soggiorna in maniera irregolare in Italia commette il reato di immigrazione clandestina, punito con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Ma anche chi ospita uno straniero privo di permesso di soggiorno può incappare in problemi.

Secondo il testo unico sull’immigrazione (art . 7, D.lgs. n. 286/98), “chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza”.

Chiunque intende ospitare in casa propria un cittadino immigrato extracomunitario deve quindi presentare una dichiarazione di ospitalità al commissariato. È una dichiarazione con la quale si denuncia l’identità della persona che si ospita e comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata.

Accade che nel caso si ospiti una persona senza permesso si decide di non adempiere a questo obbligo legale per evitare che la persona possa incorrere in problemi. Ricordiamo che colui che omette tale comunicazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

Avv. Mariangela Lioy

 

Fonte dal sito: www.stranieriinitalia.it

 

Sono in attesa del rilascio del 1° permesso, posso chiedere la patente?

Lunedì, 30 Agosto 2010

Sì. Anche gli stranieri che aspettano il primo permesso di soggiorno o il rinnovo per motivi di lavoro e familiari possono essere ammessi agli esami di guida teorici e pratici e conseguire la patente.

Gli uffici della motorizzazione devono accertare solo che la prima richiesta o il rinnovo sono stati chiesti entro i termini di legge. Chiedono quindi una fotocopia del documento di riconoscimento, una fotocopia della ricevuta della domanda di primo rilascio di rinnovo del permesso di soggiorno (in quest?ultimo caso insieme alla fotocopia del permesso).

Sarà poi compito delle forze di polizie ritirare anche i documenti di guida nel caso in cui i cittadini extracomunitari non hanno i requisiti per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Ricordiamo che l?ufficio competente per il rilascio della patente di guida è l?Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Avv. Mariangela Lioy

 

Fonte dal sito: www.stranieriinitalia.it

 

Mio figlio è nato qui, può diventare italiano?

Lunedì, 9 Agosto 2010

Per la legge italiana chi nasce in Italia da genitori stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza italiana ma mantiene quella dei genitori. Al compimento dei 18 anni chi è nato in Italia e vi ha sempre mantenuto la residenza può chiedere, presentandosi all’ufficiale di Stato Civile entro un anno dal raggiungimento della  maggiore età, di ottenere la cittadinanza italiana.
La cittadinanza in questo caso viene concessa per beneficio di legge e pertanto è possibile diventare  cittadini italiani con semplice dichiarazione di volontà da rendere all’ufficiale di stato civile entro il compimento del diciannovesimo anno.

Tuo figlio dovrà dimostrare di aver risieduto legalmente senza interruzioni fino a quel momento, il periodo di residenza legale deve essere dimostrato sin dalla nascita in Italia, quindi deve essere certificata la registrazione all’anagrafe e il possesso del permesso di soggiorno, annotato su quello dei genitori.

Molto spesso accade che molti genitori non hanno provveduto o  hanno fatto in ritardo l’inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o della loro iscrizione all’anagrafe del comune di residenza, e questo può  rendere  di fatto impossibile l’acquisto della cittadinanza del figlio.

Il ministero  dell’ Interno per agevolare coloro che inoltrano le richieste in merito al requisito della residenza legale, con una circolare, ha raccomandato agli ufficiali dello stato civile di valutare con una certa elasticità il requisito della residenza ininterrotta, stabilendo che in caso di interruzione della residenza legale o di ritardo nella registrazione anagrafica possano essere valutati, quali prove della permanenza sul territorio italiano anche certificati medici, come le vaccinazioni,  o i certificati  scolastici.

Naturalmente l’iscrizione anagrafica dovrà essere  ricollegabile al momento della nascita e quest’ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente  residente in     Italia.

La richiesta di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere presentata, compilando l’apposito modello, all’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza. 

A procedimento concluso, l’Ufficio darà tempestiva comunicazione al cittadino interessato. L’ufficiale di stato civile, una volta verificati i requisiti, procede all’iscrizione del nuovo cittadino nei registri anagrafici. In questo caso non è prevista la perdita della cittadinanza di origine. La decorrenza della cittadinanza è dal giorno successivo alla dichiarazione resa.

Avv. Mariangela Lioy

 

Fonte dal sito www.stranieriinitalia.it

 

Malattia durante le ferie.. e ora?

Giovedì, 5 Agosto 2010

Sono un cittadino straniero lavoro regolarmente come lavoratore dipendente presso una ditta, sono  in ferie  ma ho avuto un problema di salute,mi sono fratturato la gamba, posso chiedere di sospendere le ferie?

 risponde l’Avv. Mariangela Lioy da Stranieri in Italia:

Le ferie sono finalizzate al riposo e al  recupero delle energie  pisico- fisiche, pertanto se durante questo periodo sopraggiunge uno stato di malattia che impedisce questo recupero  il lavoratore può sospendere le ferie e mettersi in malattia.

La  malattia insorta durante le ferie non le interrompe automaticamente ma è necessario che  lo stato di malattia del lavoratore impedisce effettivamente di godere il riposo e il recupero delle energie psicofisiche.

Il periodo feriale che può essere interrotto dalla malattia è quello individuato come periodo di ferie continuative, perché è solo in tale occasione che si possono realizzare compiutamente le funzioni di recupero delle energie psico-fisiche.

Naturalmente nel tuo caso, la rottura della gamba, porta ad avere una inabilità assoluta che compromette proprio la finalità del godimento delle ferie e pertanto le interrompe.

Laddove esiste questa inabilità oggettiva si interrompono le ferie cosa che non accade ad esempio in caso di cefalea che ha riflessi marginali sul godimento delle ferie e pertanto non è idonea a interromperla.

Nel momento in cui si verifica la malattia bisogna subito darne comunicazione sia all’Inps che al datore di lavoro.

Se il datore di lavoro  vuole accertare lo stato di salute del suo dipendente può chiedere all’Inps l’invio del medico per una visita di controllo, questo  per verificare l’esistenza della malattia e valutare se la stessa è compatibile con le ferie.

Se il datore di lavoro non chiede la visita di controllo il periodo feriale risulta automaticamente interrotto.

Il lavoratore deve inoltrare il certificato medico e deve segnalare il domicilio feriale.

Secondo l’Inps la data di inizio della malattia coincide col giorno di ricevimento da parte del datore di lavoro della comunicazione dello stato di malattia.

La comunicazione normalmente viene effettuata tramite invio del certificato di malattia, ma può anche avvenire con una comunicazione telefonica o via fax o via telegramma, cui segue l’invio del certificato.

L’azienda dovrà comunicare all’Inps la data di ricezione della comunicazione di malattia .

Per esempio, se il certificato di malattia viene rilasciato il 12 agosto, trasmesso all’azienda via fax il 13 agosto e perviene via posta il 16 agosto, la data di inizio malattia è il 13 agosto.
 
La giornata del 12 agosto, che precede la ricezione della comunicazione, viene considerata giornata di ferie e non di malattia.

In caso di malattia all’estero in un paese extracomunitario che non ha  accordi di reciprocità in materia di sicurezza sociale il lavoratore  deve spedire il certificato medico all’azienda in Italia e all’inps di competenza, naturalmente al certificato deve essere allegata la traduzione ufficiale  in  lingua italiana rilasciata dall’ambasciata.

 

Fonte dal sito: www.stranieriinitalia.it

 

 

Cittadinanza:che reddito serve?

Giovedì, 5 Agosto 2010

Sono residente in Italia da molti anni  vorrei chiedere la cittadinanza Italiana mi hanno detto che per richiedere la cittadinanza bisogna indicare anche il  reddito,  è vero?

Risponde l’Avv. Mariangela Lioy da Stranieri in Italia:

si è vero, per chiedere  la cittadinanza bisogna dichiarare anche il reddito. 

Il decreto  del  Ministero dell’Interno del 22 Novembre 1994 modificato dal Decreto del 25 maggio 2002, ha  stabilito che  si  prendono come riferimento i redditi percepiti negli ultimi tre anni,  regolarmente dichiarati attraverso la presentazione del  Cud , dell’Unico  o del  730.

L’istanza per la concessione della cittadinanza  deve essere corredata o  dalla copia autenticata dei modelli fiscali  o attraverso una  certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte.

Tieni presente che la cittadinanza viene concessa in base ad un procedimento discrezionale  dell’amministrazione che valuta anche la capacità economica del richiedente, cioè per l’amministrazione devi disporre di mezzi sufficienti di sostentamento da non gravare sulla collettività.

Il Ministero dell’interno  nel concedere la cittadinanza nell’ambito del suo potere discrezionale,  ha preso come  riferimento per il reddito numerose sentenze del Consiglio di Stato  ha, infatti,  stabilito che il soggetto richiedente deve avere un reddito non inferiore  a euro 8.300,00,  quello previsto per  l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Nel caso in cui colui che richiede la cittadinanza non soddisfi pienamente questa capacità economica viene tenuta presente anche  la capacità economica del  nucleo familiare, ossia la somma dei redditi dei singoli membri nel nucleo familiare riferito all’anno precedente.

In questo caso bisogna produrre la documentazione fiscale che dimostra la disponibilità dei mezzi di sostentamento dei singoli familiari.

Se passa molto tempo tra la presentazione  dell’istanza e quella di perfezionamento il Ministero prima di procedere ad un eventuale diniego può chiedere una attualizzazione dei redditi dichiarati,  dando, infatti,  la possibilità al richiedente di presentare una nuova documentazione più favorevole.

 

Fonte dal sito: www.stranieriinitalia.it

 

Fotomodella:come può entrare in Italia

Mercoledì, 28 Luglio 2010

Sono una ragazza ucraina mia sorella è una fotomodella  ho trovato un’agenzia che vuole farle fare dei servizi fotografici, come deve fare per venire in Italia deve chiedere un visto per turismo?

Risponde l’Avv. Mariangela Lioy

Gentile signora se sua sorella viene in Italia con un visto turistico purtroppo non può svolgere in Italia alcuna attività lavorativa anche se di breve periodo.

Per venire le conviene chiedere un visto per affari ma ti faccio presente che le rappresentanza diplomatiche sono abbastanza rigide sul rilascio di questi visti .

Nel caso specifico però tu dici che l’agenzia è disposta a farla venire in Italia pertanto deve essere l’agenzia ad attivarsi  per farla entrare in Italia invitandola con una lettera di “invito”.

Tua sorella dovrà chiedere presso l’ambasciata italiana nel tuo paese un visto per affari che consente di entrare in Italia per un periodo massimo di 90 giorni, si tratta di un cd “visto Schengen uniforme” (VSU) valido ai fini dell’ingresso in tutti i paesi aderenti all’area di libera circolazione per soggiorni di breve durata, non superiori a 90 giorni.

Ti consiglio, per far in modo a tua sorella di ottenere con successo il visto, di presentare tutta la documentazione relativa al suo lavoro come fotomodella , come ad esempio contratti con agenzie nel tuo paese,  o se ad esempio ci sono già rapporti tra l’agenzia italiana e quella straniera  da presentare eventuali  carteggi che dimostrino una collaborazione di lavoro.

Comunque cosa importante è che l’agenzia italiana deve sottoscrivere questa lettera di invio nella quale deve indicare nella maniera più dettagliata possibile lo scopo del viaggio e che tipo di collaborazione ci sarà.

 Inoltre se sarà l’agenzia ad occuparsi del luogo in cui alloggerà  e delle spese di viaggio dovrà indicarlo.  Tua sorella dovrà compilare l’apposito modulo di richiesta del visto e dovrà indicare

Di possedere adeguati mezzi economici di sostentamento, entro dei parametri stabiliti dalla direttiva del Ministero degli Esteri del 2000, potrà dimostrare la propria capacità economica attraverso l’esibizione di denaro contante o fideiussione bancaria  o polizza fideiussoria.

Inoltre le verrà anche richiesta una assicurazione sanitaria che deve avere una copertura minima di almeno  euro 30.000 per eventuali spese di ricovero d’urgenza e spese di rimpatrio.

 

Fonte dal sito: www.stranieriinitalia.it

 

Come si entra per cure mediche?

Martedì, 27 Luglio 2010

Mio nipote residente in ucraina ha una malattia ai reni e vorrei farlo venire in Italia per curarsi, perché il mio medico dice che qui ci sono più possibilità. Come devo fare?

Risponde l’avv. Mariangela Lioy di stranieri in Italia:

Tuo nipote può venire a curasi in Italia ma è necessario chiedere un visto per cure mediche presso l’ambasciata italiana nel tuo Paese.

Come prima cosa devi  farti mandare tutta la documentazione medica   di tuo nipote  con la relativa traduzione. Con la documentazione dovrai recarti presso una struttura sanitaria pubblica o privata  convenzionata con il servizio sanitario nazionale,  che dovrà valutare la situazione e dovrà poi rilasciare una dichiarazione nella quale indicherà che tipo di intervento medico sarà effettuato .Oltre al tipo di cura o di intervento, la dichiarazione dovrà contenere la data di inizio e la durata presumibile, la durata dell’eventuale degenza prevista nonché il costo presumibile.

Tuo nipote potrà richiedere il visto anche per un’altra persona, per un accompagnatore.

Tieni presente che tutto il costo delle cure sarà a totale carico del paziente, ed infatti al momento  della richiesta del visto bisognerà dimostrare di aver versato almeno il 30% del costo previsto. Il deposito cauzionale in euro o in dollari statunitensi, pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste, dovrà essere versato presso la struttura prescelta.

Tuo nipote o se lui è impossibilitato un’altra persona, devono recarsi presso l’ambasciata e chiedere il visto per cure mediche e dovranno dimostrare di avere:  la dichiarazione della struttura sanitaria in Italia che indicai il tipo di intervento medico previsto, i  costi e la data di inizio e durata della degenza; dovrà dimostrare di aver versato almeno il 30 % del costo previsto  ed inoltre di possedere una capacità economica che copre tutta la spesa sanitaria con anche la  spesa per vitto e alloggio sia per lui che l’accompagnatore e la  spesa per il ritorno in patria.

Dovrà inoltre presentare tutta  la certificazione della patologia di cui soffre che  deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

Il permesso di soggiorno che verrà poi rilasciato avrà una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate

Ti faccio presente che esiste anche la possibilità di entrare in Italia per cure mediche nell’ambito dei cosiddetti programmi umanitari ossia si entra in Italia, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d’intesa con il Ministero degli affari esteri . In questo modo poi  le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono  rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

Sono le regioni che tramite dei programmi assistenziali  autorizzano, d’intesa con il Ministero della sanità,e  le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni ad  alta specializzazione a favore di: a cittadini prevenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria; o di cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l’assistenza sanitaria.

Ora bisognerebbe capire se la patologia di tuo nipote rientra  in un programma di intervento umanitario   ti consiglio di chiedere alla struttura sanitaria che avete individuato.

Fonte dal sito: www.stranieriinitalia.it

 

Meno infortuni tra i lavoratori stranieri

Mercoledì, 21 Luglio 2010

Calano  gli infortuni tra i lavoratori stranieri, lo dicono i dati diffusi oggi in una conferenza stampa dall’Inail.

“È la prima volta - spiega il presidente dell’Istituto, Marco Sartori - nell’ultimo decennio, da quando, cioè, il fenomeno ha assunto una rilevanza statistica, che e’ stata registrata una flessione degli infortuni tra i lavoratori stranieri, sempre più presenti nel mercato del lavoro italiano”. “Il calo -osserva- e’ da attribuire, in parte, alla riduzione complessiva delle opportunità di lavoro che ha interessato tutta la popolazione del Paese e, dunque, anche gli stranieri, colpiti, peraltro, da livelli di precarietà superiori agli italiani. Ma, in parte anche consistente, al miglioramento delle loro condizioni per quanto riguarda prevenzione e sicurezza”.

Il 2009 ha registrato un decremento degli infortuni dei lavoratori stranieri, dagli oltre 143mila casi del 2008 ai 119mila del 2009, per un calo del 17%. Anche in questo caso, la flessione ha riguardato prevalentemente la componente maschile (-20,3%), rispetto a quella femminile (-4,9%). I casi mortali di infortuni che hanno interessato lavoratori stranieri sono diminuiti di 39 unità, passando da 189 a 150. Il calo si e’ verificato maggiormente nell’industria, in particolare nei settori del manifatturiero notoriamente ad alta presenza di lavoratori stranieri, nei quali la crisi produttiva e occupazionale e’ stata più acuta.

Rumeni, marocchini e albanesi sono, nell’ordine, le comunità che ogni anno denunciano il maggior numero di incidenti, totalizzandone ben il 40%. Se si considerano, poi, i casi mortali, la percentuale supera il 50%: in altri termini, un deceduto di origine straniera su due, in Italia, proviene da una delle tre comunità.

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Infortuni, una guida per non farsi male 

Tratto dal sito: www.stranieriinitalia.it