PACCHETTI ALL INCLUSIVE

 

Pacchetti ALL INCLUSIVE

Service Pack 1 – Permanenza in Italia per  Turismo per 15 gg

Il pacchetto comprende :

Compilazione della Lettera di invito
Compilazione della Dichiarazione di Ospitalità e Garanzia
Polizza Sanitaria ( Obbligatoria  per legge )
Fidejussione Turismo 15 gg
Spese di Spedizione della Pratica tramite Corriere Espresso

COSTO TOTALE

€ 295.00

COSTO SERVICE PACK
TURISMO per 15 gg

€ 265,50

 

 

Service Pack 2 – Permanenza in Italia per  Turismo per 30 gg

Il pacchetto comprende :

Compilazione della Lettera di invito
Compilazione della Dichiarazione di Ospitalità e Garanzia
Polizza Sanitaria ( Obbligatoria  per legge )
Fidejussione Turismo 30 gg
Spese di Spedizione della Pratica tramite Corriere Espresso

COSTO TOTALE

€ 310.00

COSTO SERVICE PACK
TURISMO per 30 gg

€ 279,00

 

Service Pack 3 – Permanenza in Italia per Turismo per 60 gg

Il pacchetto comprende :

Compilazione della Lettera di invito
Compilazione della Dichiarazione di Ospitalità e Garanzia
Polizza Sanitaria ( Obbligatoria  per legge )
Fidejussione Turismo 60 gg
Spese di Spedizione della Pratica tramite Corriere Espresso

COSTO TOTALE

€ 340,00

COSTO SERVICE PACK
TURISMO per 60 gg

€ 306,00

Service Pack 4 –Permanenza in Italia per  Turismo per 90 gg

Il pacchetto comprende :

Compilazione della Lettera di invito
Compilazione della Dichiarazione di Ospitalità e Garanzia
Polizza Sanitaria ( Obbligatoria  per legge )
Fidejussione Turismo 90 gg
Spese di Spedizione della Pratica tramite Corriere Espresso

COSTO TOTALE

€ 390.00

COSTO SERVICE PACK
TURISMO per 90 gg

€ 351,00

Service Pack 5 – Permanenza in Italia per motivi di Studio per 180 gg

Il pacchetto comprende :

Polizza Sanitaria
Fidejussione Studio fino a  180 gg
Spese di Spedizione della Pratica tramite Corriere Espresso

COSTO TOTALE

€ 638,00

COSTO SERVICE PACK
STUDIO per 180 gg

€ 574,20

 

Service Pack 6 – Permanenza in Italia per motivi di Studio per 360 gg

Il pacchetto comprende :

Polizza Sanitaria
Fidejussione Studio fino a  360 gg
Spese di Spedizione della Pratica tramite Corriere Espresso

COSTO TOTALE

€ 1.020,00

COSTO SERVICE PACK
STUDIO per 360 gg

€ 918,00

 

Le nuove regole sul soggiorno e l’allontanamento dei comunitari ed extraue

Salve, ho sentito che recentemente sono state modificate alcune regole sul soggiorno dei cittadini stranieri. Vorrei sapere cosa è cambiato.

Roma, 8 agosto 2011 – Il 2 agosto 2011 il Parlamento italiano ha definitivamente approvato, mediante la conversione in legge, il decreto legge n. 89 del 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144, già in vigore dal 24 giugno. Il decreto legge ha introdotto una serie di importati novità riguardanti l’ingresso ed il soggiorno di cittadini stranieri, novità che incidono sia sui cittadini comunitari che su quelli extracomunitari. Il Parlamento in sede di conversione ha apportato alcune modifiche al Decreto. Cerchiamo di fare una sintesi delle novità introdotte.

Cosa cambia per i cittadini comunitari

Diritto di soggiorno
La legge prevede che il cittadino comunitario, per poter richiedere l’iscrizione anagrafica (la vecchia carta di soggiorno per Ue), deve presentare la domanda nel Comune di residenza dimostrando, tra le varie cose, di possedere un reddito sufficiente al proprio sostentamento pari almeno all’importo dell’assegno sociale.
La novità riguarda il reddito: le risorse economiche sufficienti al soggiorno non dovranno più essere valutate in modo automatico, prendendo cioè come riferimento l’importo dell’assegno sociale, ma dovranno far riferimento alla situazione complessiva del richiedente l’iscrizione anagrafica, tenendo comunque conto delle spese afferenti l’alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.

Più facilitazioni anche per i familiari extraUe che raggiungono il cittadino comunitario in Italia, al momento della richiesta dell’iscrizione anagrafica non dovranno più dimostrare la regolarità dell’ingresso o del soggiorno in Italia (sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-127/08)
Se il familiare è però a carico, tale condizione dovrà essere attestata da un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine.

Un’importanza fondamentale viene riconosciuta alla documentazione attestante l’unione familiare, soprattutto quando riguarda rapporti di parentela tra cittadini extracomunitari e cittadini comunitari (es. marito romeno e moglie moldava): al familiare a carico o convivente nel paese di origine, o in condizioni di salute tali da rendere necessaria l’assistenza da parte del cittadino comunitario regolarmente residente in Italia, è riconosciuto il  diritto all’iscrizione anagrafica e al rilascio di una carta di soggiorno per familiare di cittadino U.E. previa esibizione dei documenti che dimostrano il rapporto di parentela (si ricorda che tali documenti, se di provenienza estera, devono essere accompagnati da una traduzione che sia certificata conforme al testo straniero e, salvo la presenza di accordi internazionali che ne prevedano l’esenzione, legalizzati presso le rappresentanze italiane – ambasciate o consolati – all’estero).

Provvedimenti di allontanamento
Il provvedimento di allontanamento coattivo viene preso dal Prefetto ed eseguito dal Questore quando il cittadino comunitario o un suo familiare, destinatari di un provvedimento di allontanamento per cessazione delle condizioni del soggiorno non adempiono all’obbligo di allontanarsi entro il termine fissato.
Il cittadino comunitario è destinatario di provvedimenti di allontanamento quando è considerato, sulla base di circostanze oggettive (come ad esempio nel caso in cui sia stato condannato per reati contro la vita o l’incolumità di una persona), comunque soggetto pericoloso e la sua permanenza sul territorio è considerata incompatibile con la civile e sicura convivenza.
Tra i motivi di allontanamento vi sono i motivi imperativi di pubblica sicurezza, che vengono ora definiti. Tali motivi sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica.
Non giustifica l’adozione di un provvedimento di allontanamento per cessazione delle condizioni di soggiorno, il ricorso da parte del cittadino U.E. o di un suo familiare,  all’assistenza pubblica.
Lo straniero allontanato dall’Italia, deve dare prova del suo allontanamento mediante presentazione alla Rappresentanza diplomatica italiana presente all’estero. Qualora dopo l’allontanamento, il cittadino straniero venga ritrovato in Italia senza che vi sia prova della presentazione al Rappresentanza diplomatica italiana, lo straniero può essere coattivamente allontanato per motivi di ordine pubblico. Ciò vale anche per lo straniero che, pur presentandosi alla Rappresentanza Italiana all’estero, venga successivamente ritrovato in Italia, e che non possa provare che sono mutate le condizioni che hanno dato luogo all’allontanamento.

Cosa cambia per i cittadini extracomunitari

L’espulsione
Prima dell’adozione del decreto legge, chiunque veniva trovato sul territorio nazionale, sprovvisto del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, o revocato, era perseguibile penalmente per il reato di ingresso e soggiorno illegale e punito, oltre con un provvedimento di espulsione, con una multa di minimo 5 mila euro fino ad un massimo di 10 mila.
Oggi, invece, il cittadino straniero che viene identificato durante i controlli della polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale non commette più tale reato, perchè volontariamente sta abbandonando l’Italia.

I provvedimenti di espulsione, invece, dovranno tener conto, caso per caso, della situazione del cittadino straniero, come ad esempio della durata del soggiorno, dell’assenza di condanne penali, della presenza di familiari, ma anche il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno potrà giustificare un provvedimento di espulsione.

L’accompagnamento coattivo
L’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, deve esser disposta ogni volta che un cittadino straniero irregolare viene rintracciato sul territorio nazionale ma quando non è possibile eseguirla immediatamente, perché sono necessari accertamenti sulla identità dello straniero, oppure questo è sprovvisto del passaporto, viene disposto il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).

Oggi l’accompagnamento coattivo potrà essere disposto anche quando:
-sussiste il rischio di fuga (assenza di un valido documento per l’espatrio o di un idonea sistemazione alloggiativa che ne agevoli la rintracciabilità; aver precedentemente fornito generalità false, etc.)
-quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta perchè manifestamente infondata o fraudolenta;
-quando lo straniero, senza un giustificato motivo, non ha osservato il termine concesso per l’allontanamento volontario a seguito di una precedente espulsione.

L’allontanamento volontario
Il recente decreto del Governo agevola, rispetto al passato, la possibilità per lo straniero, destinatario del provvedimento di espulsione, di allontanarsi volontariamente dal territorio, prevedendo il rimpatrio assistito e la richiesta al Prefetto di una proroga dei termini per potersi allontanare.
Questa nuova procedura è stata adottata per adeguarsi alla direttiva rimpatri che, seppur non recepita dallo Stato italiano, comunque ha avuto efficacia sul meccanismo italiano relativo alle espulsioni.
Per poter chiedere la proroga, lo straniero deve dimostrare di avere risorse economiche pari a tre volte l’importo dell’assegno sociale ed il Questore può  imporre una serie di misure come la consegna del passaporto e/o l’obbligo di presentarsi presso gli uffici di Polizia fino al giorno stabilito per la partenza.
Se la proroga viene concessa ma lo straniero rispetta gli obblighi imposti, scatta l’esecuzione immediata dell’espulsione e l’applicazione di una sanzione da 3 mila a 18 mila euro.

Divieto di reingresso
Prima delle recenti modifiche, chi era stato espulso non poteva fare rientro prima della scadenza del termine di interdizione: 10 anni, salva la possibilità di chiedere una speciale autorizzazione al Ministero dell’Interno tramite il Consolato italiano nel Paese di origine.
Ora il divieto reingresso opera per un periodo tra i 3 ed i 5 anni e può essere superiore a tale periodo solo nei casi di espulsione per motivi di pericolosità.
Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che si è allontanato rispettando il termine previsto nel decreto si espulsione, oggi ha diritto a chiedere la revoca del divieto reingresso, dimostrando di essersi effettivamente allontanato dal territorio nazionale.

Trattenimento nei CIE
Il trattenimento nei Centri di identificazione avviene, generalmente, a seguito dell’adozione di un provvedimento di espulsione.
La durata del trattenimento può variare da 30 giorni fino ad un massimo di 18 mesi, in caso di difficoltà nel rimpatrio (le proroghe sono concesse dai giudici di pace per periodi di due mesi.)
Decorso tale termine, se non è stato possibile ancora procedere al rimpatrio dello straniero, il Questore gli ordina di lasciare il territorio entro 7 giorni, consegnandogli anche il biglietto aereo per tornare nel proprio Paese.
Allo straniero che senza giustificato motivo non si allontana, può essere applicata una multa da 10 mila a 20 mila euro, e può essere adottato un nuovo ordine di espulsione con nuovo trattenimento nei CIE.

Programmi di rimpatrio assistito
E’ stata introdotta una norma con cui si prevede l’attivazione di programmi di rimpatrio assistito. L’ammissione dello straniero ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito comporta la sospensione dei provvedimenti di respingimento ed espulsione (tranne nei casi in cui l’espulsione sia dettata da motivi pericolosità sociale dello straniero) dei provvedimenti limitativi della libertà. L’ammissione ai programmi di rimpatrio assistito è preclusa per gli stranieri che abbiano già frequentato tali corsi, che siano sottoposti ad espulsione per motivi di pericolosità o nel caso in cui lo straniero abbia violato le norme sul reingresso o le misure imposte dal Questore. Ancora non possono frequentare i programmi di rimpatrio gli stranieri la cui espulsione sia derivata da una sentenza penale.

Da ultimo il decreto prevede che il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonchè dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

I minori non accompagnati
La legge di conversione ha infine previsto, con un’aggiunta all’articolo 32 del Testo Unico sull’immigrazione che il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri extracomunitari non accompagnati affidati o sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SCARICA IL TESTO LEGGE DI CONVERSIONE

SCARICA IL DECRETO LEGGE

(fonte:  stranieriinitalia.it)

Cittadini comunitari. Residenza e assistenza sanitaria in Italia.

Tutti i cittadini europei possono circolare e soggiornare liberamente in tutti gli Stati membri dell’UE.
Ma come funzionano le cose dal punto di vista sanitario?

Se un cittadino comunitario si trattiene in Italia per un periodo non superiore a tre mesi non è necessaria l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; per ricevere eventuali cure è sufficiente  presentarsi presso le strutture pubbliche con la tessera sanitaria europea, la TEAM che consente a tutti i cittadini dell’Unione Europea che soggiornano temporaneamente in un altro Stato membro di ricevere le cure sanitarie urgenti e necessarie.

Se il cittadino comunitario non possiede la TEAM, dovrà essere titolare di una polizza assicurativa sanitaria.

Per il cittadino europeo che rimane in Italia per più di tre mesi è indispensabile l’iscrizione anagrafica al Comune nel quale si dimora e la conseguente iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, oppure la sottoscrizione di un’assicurazione sanitaria.

Per iscriversi all’Anagrafe e ottenere la residenza bisogna fare apposita richiesta al Comune e presentare una serie di documenti. In particolare:

  • copia di un documento di identità valido
  • copia degli atti che attestano la composizione della famiglia e lo stato civile, tradotti in lingua italiana
  • la tessera TEAM
  • i documenti che dimostrano la propria qualità di lavoratore, per il cittadino comunitario lavoratore
  • autodichiarazione circa il possesso delle risorse necessarie al soggiorno, se il cittadino è un non lavoratore o studia in Italia
  • copia di un’assicurazione sanitaria, se il cittadino è un non lavoratore o studia in Italia
  • documentazione che attesti l’iscrizione ad un istituto scolastico o corso di formazione professionale, se il cittadino comunitario studia in Italia

Il diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale spetta solo ai cittadini comunitari lavoratori, autonomi o subordinati. Per coloro che soggiornano in Italia per studio o senza lavorare per avere un’adeguata copertura sanitaria e ottenere la residenza è necessaria la stipula di una polizza assicurativa sanitaria.

Noi possiamo aiutarti con la traduzione dei documenti da presentare all’Anagrafe e con la polizza sanitaria necessaria per l’iscrizione all’Anagrafe. Contattaci anche solo per chiedere informazioni.

Ho perso il lavoro. Posso chiedere l’indennità di disoccupazione?

Salve, sono un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Lavoro in Italia da oltre 3 anni, ora però sono stato licenziato. Posso richiedere l’indennità di disoccupazione?

Roma – 19 aprile 2012 . L’indenità di disoccupazione può essere “ordinaria” o “con requisiti ridotti”

Indennità di disoccupazione ordinaria

A chi spetta
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori subordinati che concludono il loro rapporto di lavoro per motivi indipendenti dalla loro volontà, in presenza di determinati requisiti. Ciò vuol dire che l’indennità spetta qualora il lavoratore sia stato licenziato e non in caso di dimissioni. Eccezionalmente, l’indennità può spettare in caso di dimissioni per giusta causa (come ad esempio se le dimissioni sono conseguenza del mancato pagamento della retribuzione).

La domanda può essere inoltrata sia se il rapporto è a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Per poter inoltrare la domanda, è essenziale che sia stata fornita al Centro per l’impiego, la dichiarazione di “immediata disponibilità al lavoro”.

Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, la possibilità di richiedere tale prestazione è subordinata al possesso di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere lavoro subordinato non stagionale, anche se il permesso è in fase di rinnovo.

I requisiti
Sono quattro i requisiti richiesti per poter beneficiare dell’indennità ordinaria di disoccupazione.
1)    Anzianità contributiva. Il lavoratore deve far valere un contributo contro la disoccupazione involontaria versato almeno 2 anni prima della cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
2)    Requisito contributivo. Il lavoratore deve far valere almeno 52 contributi utili settimanali (pari ad un anno) versati nell’ assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei due anni immediatamente precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
3)    Capacità lavorativa.
4)    Disponibilità al lavoro. Il lavoratore deve fornire al Centro per l’impiego la dichiarazione di “immediata disponibilità” allo svolgimento di attività lavorativa.

La domanda
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione attività su appositi modelli predisposti dall’INPS. La domanda può essere fatta soltanto telematicamente accedendo al sito dell’Ente previdenziale www.inps.it oppure, contattando il call center INPS al numero 803164. In questi casi è però necessario che il richiedente sia in possesso del codice PIN personale, che deve essere richiesto e viene rilasciato dallo stesso Ente previdenziale. Senza il codice PIN la domanda non può essere inoltrata.
L’inoltro può essere effettuato anche mediante i patronati e CAF (centri di assistenza fiscale) abilitati.

I lavoratori domestici, devono allegare alla domanda la dichiarazione resa dall’ultimo datore di lavoro oppure, una dichiarazione sostitutiva in cui oltre ai dati identificativi del lavoratore deve essere indicato l’ultimo datore di lavoro, il tipo di contratto e l’orario settimanale, la causa di cessazione del rapporto di lavoro e le informazioni relative al rapporto di lavoro.

La domanda può essere accolta o rigettata. Nel caso in cui sia rigetta è possibile ricorrere alla stessa INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione con cui si viene informati del rifiuto. In questo caso si consiglia comunque di rivolgersi a patronati abilitati o ad un legale esperto in materia.

A cosa si ha diritto
Se la domanda viene accolta, l’indennità sarà corrisposta nella durata massima di 8 mesi nel caso in cui il lavoratore non abbia superato i 50 anni di età alla data del licenziamento, oppure 12 mesi qualora abbia superato i 50 anni.

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
Se il lavoratore non è in possesso dei requisiti per beneficiare dell’indennità ordinaria di disoccupazione, può comunque avere diritto all’indennità con requisiti ridotti. Spetta a coloro che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell’anno solare, oltre ad avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria.

La domanda di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti deve essere presentata dal 01 gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione per i quali si intende richiedere la prestazione.

Per ogni ulteriore informazione si consiglia di consultare il sito INPS www.inps.it nelle apposite sezioni, contattare il call center o rivolgersi a patronati e CAF abilitati ad inoltrare le domande di disoccupazione.

Avv. Andrea De Rossi ( fonte stranieriinitalia.it)

Come si rinnova il permesso di soggiorno?

Il cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno in scadenza può richiederne il rinnovo. Ricordiamo che un permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato non consente il regolare soggiorno al cittadino straniero.

L’autorità competente per il rinnovo del permesso è il Ministero dell’Interno e la Questura della provincia nella quale il cittadino straniero dimora.

Per rinnovare il permesso di soggiorno lo straniero deve presentare opportuna richiesta:

  • almeno 90 giorni prima della scadenza per i permessi di lavoro e familiari biennali
  • almeno 60 giorni prima della scadenza per i permessi di lavoro annuale
  • almeno 30 giorni prima della scadenza per i restanti tipi di permesso

I  documenti indispensabili per richiedere il rinnovo sono:

  • il permesso in scadenza
  • il passaporto o un documento equivalente
  • il codice fiscale o tessera sanitaria
  • 4 fotografie in formato fototessera
  • una marca da bollo di 14,62 €

Solo per alcune tipologie di permesso la richiesta di rinnovo va presentata direttamente all’Ufficio Immigrazione della Questura della provincia di residenza dello straniero.

Per la maggior parte dei permessi di soggiorno il cittadino straniero che chiede il rinnovo deve recarsi presso gli Uffici Postali abilitati e compilare un kit apposito, oppure farsi assistere nella compilazione da un Patronato o dal Comune.

Il kit va riconsegnato compilato e in busta aperta all’Ufficio Postale insieme ad una copia del permesso di soggiorno in scadenza, una copia del passaporto, una copia del codice fiscale o tessera sanitaria. Una volta effettuati alcuni controlli, sarà lo stesso Ufficio Postale ad inviare la domanda al Ministero dell’Interno che inoltrerà alla Questura competente.

Consegnato il kit lo straniero riceve una ricevuta che, accompagnata al permesso in scadenza, gli permette regolare circolazione in Italia, in attesa del rinnovo e una lettera d’appuntamento con la Questura per la presentazione di tutta la documentazione in originale.

Se si richiede il rinnovo del permesso per lavoro questo è subordinato alla presenza di un contratto di soggiorno per lavoro, a documenti che attestino la disponibilità di un alloggio e di mezzi di sussistenza sufficienti. Tutti questi documenti andranno allegati alla domanda.

Anche in questo caso, in attesa del rinnovo del permesso, lo straniero è a tutti gli effetti un immigrato regolare e può continuare a svolgere attività lavorativa.

Noi possiamo aiutarti con i documenti per il rinnovo del permesso di soggiorno. Contattaci anche solo per chiedere informazioni.

 

Come far entrare in Italia un atleta straniero?

Salve, siamo una società sportiva e vorremmo far arrivare in Italia e tesserare un cittadino extracomunitario. Potreste spiegharci la procedura da seguire?

 

13 ottobre 2011 – Il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) che è l’autorità di disciplina regolazione e gestione delle attività sportive nazionali, ha recentemente emanato una circolare riepilogativa sull’ingresso degli stranieri extracomunitari per motivi sportivi. La circolare (protocollo 3101/11) è reperibile sul sito internet del C.O.N.I. (www.coni.it).

Oltre che dal Testo Unico in materia di immigrazione e dal regolamento di attuazione, l’ingresso in Italia di cittadini stranieri per motivi sportivi è regolamentato da circolari del Ministero dell’Interno (circolare n. 8 del 2007 per gli sportivi che svolgono attività dilettantistica) e del C.O.N.I. In particolare le procedure di ingresso sono descritte nelle circolari n. 252 del 2007 e 2024 del 2006 emanate dal C.O.N.I..

Il limite delle quote
E’ opportuno rilevare, che vi è un limite massimo di cittadini extracomunitari impegnati nell’attività sportiva, che possono fare ingresso in Italia. Tali quote vengono fissate annualmente dal Governo su proposta deliberata dal C.O.N.I. E’ pur vero che gli sportivi, sono una categoria di lavoratori ricompresi nell’articolo 27 del T.U. sull’immigrazione ed il loro ingresso in Italia non è soggetta alle procedure stabilite dal decreto flussi.

Per quanto riguarda la richiesta di nulla-osta per il rilascio del visto per motivi sportivi si distingue a seconda che si tratti di attività sportiva professionistica, oppure attività sportiva dilettantistica.

Richiesta di nulla osta per attività sportiva professionistica di tecnici e atleti
La Società sportiva che vuole avvalersi delle prestazioni di uno sportivo straniero, deve compilare 2 moduli reperibili sul sito internet del C.O.N.I..

Un primo modulo (modello SP). nel quale è presente la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta nominativa dello straniero per lavoro subordinato sportivo. Un secondo modulo (richiesta di dichiarazione nominativa d’assenso per lavoro subordinato/sport), nel quale vanno indicate le generalità dello straniero, l’attività sportiva svolta e la dichiarazione che lo straniero si sposterà nelle località italiane in seguito all’attività sportiva svolta. I moduli compilati vanno inviati alla Federazione Sportiva Nazionale cui la Società che effettua la richiesta è  affiliata. Il secondo modulo va inviato anche alla Questura.

La Federazione Sportiva Nazionale, verificati i requisiti della società che presenta la richiesta trasmetterà i moduli compilati al C.O.N.I.

E’opportuno sottolineare che le Federazioni Nazionali Sportive, possono stabilire archi temporali per il tesseramento degli atleti, siano essi italiani, comunitari od extracomunitari ed ulteriori limiti al tesseramento di cittadini extracomunitari al fine di tutelari i vivai giovanili.

Dopo aver ricevuta la documentazione da parte della Federazione Nazionale, il C.O.N.I. effettuerà i controlli in ordine alla disponibilità delle quote, e se non vi sono impedimenti emetterà al “dichiarazione nominativa di assenso”. Tale dichiarazione, verrà inoltrata alla Rappresentanza Diplomatica italiana presente nel Paese del cittadino straniero ed allo Sportello Unico per l’immigrazione della Provincia dove ha sede la Società richiedente. Il C.O.N.I., informerà, della dichiarazione di assenso, la Federazione Sportiva Nazionale che a sua volta provvederà ad informare la Società sportiva. Quest’ultima dovrà contattare lo Sportello Unico per fissare l’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Giunto in Italia con il visto, lo straniero, insieme ad un rappresentante legale della Società dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno.
Allo Sportello Unico dovranno essere presentati:
Originale e fotocopia del documento d’identità del Legale Rappresentante; Originale e fotocopia di tutto il passaporto dello sportivo cittadino extracomunitario, prestando attenzione affinché sia ben leggibile la fotocopia del visto d’ingresso italiano e del timbro della frontiera attraversata; recente certificato di iscrizione della Società alla Camera di Commercio dal quale si possa evincere il nominativo del Legale Rappresentante; la fotocopia del modulo inoltrato al C.O.N.I.; tre copie del contratto di soggiorno già compilato seguendo quanto già dichiarato nel modello SP e solamente da sottoscrivere presso lo Sportello Unico; la richiesta del certificato d’idoneità alloggiativa dell’abitazione presso il quale dimorerà lo sportivo; un titolo idoneo a comprovare l’effettiva disponibilità dell’alloggio dello sportivo (contratto di affitto, comodato, o proprietà).

Allo straniero verrà rilasciato anche il modulo di richiesta del permesso di soggiorno che dovrà provvedere ad inviare alla Questura mediante i kit postali.

Ricevuta la richiesta di permesso di soggiorno, la Questura convocherà lo straniero per le pratiche relative al rilascio del permesso (fotosegnalamento). Il permesso di soggiorno rilasciato consente di svolgere soltanto l’attività per la quale è stato richiesto.

Qualora lo straniero intenda rinnovare il permesso, sarà onere della Società presso la quale svolge l’attività, inoltrare alla Federazione cui è affiliata, la richiesta. La Federazione inoltrerà la richiesta di nulla osta al C.O.N.I. che a sua volta lo invierà alla Questura. La Società dovrà provvedere anche alla richiesta del rinnovo mediante la compilazione del kit postale.

Il rinnovo può essere richiesto anche da Società diverse, purchè operanti nell’ambito della stessa Federazione sportiva.

Qualora lo sportivo cittadino extracomunitario, sia minore degli anni 18 (dai 15 ai 18 anni) la richiesta di nulla osta dovrà essere accompagnata dall’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro. I minori di età inferiore ai 15 anni compiuti non possono svolgere attività lavorativa.
Qualora il rapporto tra la Società e lo sportivo straniero dovesse cessare, prima della scadenza del premesso di soggiorno, la Società ne dovrà dare comunicazione alla Questura ed alla Federazione sportiva.

Richiesta di nulla osta per attività sportiva dilettantistica di tecnici e atleti
Le Società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali dilettantistiche, che vogliono avvalersi delle prestazioni di sportivi extracomunitari devono presentare una richiesta di “dichiarazione nominativa d’assenso all’attività sportiva dilettantistica” utilizzando un modulo apposito reperibile sul sito internet del C.O.N.I.

Anche in questo caso la Federazione trasmetterà la richiesta al C.O.N.I. che, effettuati tutti i dovuti controlli ed acquisito il parere della Questura , comunicherà alla Rappresentanza Italiana nel Paese di origine dello straniero che non vi sono motivi ostativi al rilascio del visto.

Lo straniero, a seguito del rilascio del visto, potrà quindi fare ingresso in Italia e recarsi presso lo Sportello Unico dove, gli verrà fornito il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno. In questo caso lo straniero non dovrà sottoscrivere il contratto di soggiorno, poiché gli oneri in esso previsti (alloggio, assistenza, spese di rimpatrio e sostentamento), sono stati assunti dalla stessa Società al momento della richiesta di nulla osta. Presso lo Sportello, dovrà essere sottoscritta dalla Società una dichiarazione sostitutiva del contratto di soggiorno, sottoscritta per presa visione anche dall’atleta straniero.

Nell’eventualità di rinnovo del permesso, anche in questo caso, le relative pratiche dovranno essere assolte dalla Società inviando gli appositi moduli alla propria Federazione che li inoltrerà a sua volta al C.O.N.I. ed effettuando la richiesta di rinnovo alla Questura.

Singole gare o singole manifestazioni
Nel caso di singole gare sportive o singole manifestazioni, può essere richiesto uno specifico visto di durata inferiore a 90 giorni (visto per gara sportiva). Il visto consente l’ingresso in Italia e la partecipazione ad una o più manifestazioni sportive nell’arco della sua durata. L’elenco dei documenti necessari alla richiesta del visto è presente sul sito internet del C.O.N.I.. Con tale visto non è possibile svolgere attività sportiva in modo continuativo presso una società sportiva italiana.

Avv. Andrea De Rossi ( fonte stranieriinitalia.it )

Carta di soggiorno. Come funziona il test di italiano?

Buongiorno, vorrei richiedere il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Sono in possesso dei requisiti, ma mi servirebbero informazioni sul test di lingua italiana

18 novembre 2011 – Il cittadino extracomunitario che presenta l’istanza per richiedere il Permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 del d.lgs. 286 del 1998),  deve dimostrare di conoscere la lingua italiana. Per dare questa dimostrazione lo straniero deve essere in possesso di specifici titoli che attestino la conoscenza della lingua italiana oppure deve effettuare un test di verifica.

 

Sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it), alla sezione immigrazione, sono disponibili i moduli per effettuare la richiesta telematicamente e brochure informative sulle modalità di svolgimento test.

Le fonti normative

Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 4 giugno 2010 è stata disciplinata la modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il Ministero dell’Interno ha poi ulteriormente specificato le modalità di svolgimento del test con la circolare n. 7589 del 16 novembre 2010.

Chi deve svolgere il test 

Il test deve essere svolto dai cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti per richiedere il Permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo e che abbiano compiuto i 14 anni di età.

Soggetti esonerati dell’effettuazione del test
Alcuni soggetti sono esonerati dallo svolgimento del test. Si tratta di coloro che:

1) siano in possesso di titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana non inferiore ad un livello A2 del QCER rilasciati dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che sono: Università degli Studi di Roma TRE, Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena e Società Dante Alighieri. Oppure rilasciati da Centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il QCER è l’acronimo per Common European Framework of Reference for Languages, (che tradotto in italiano è il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) e rappresenta una linea guida impiegata per descrivere le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera europea. Il QCER è articolato in 6 livelli – A1, A2, B1, B2, C1 e C2 – che costituiscono i parametri per valutare il livello di competenza linguistica.

2) che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione oppure che frequentino di corsi universitari, master o dottorati presso le Università italiane).

3) siano in possesso di un’attestazione che dimostri che lo straniero è entrato in Italia regolarmente e svolga una delle attività previste dall’art. 27 d.lgs. 286 del 1998 comma 1 lett. a) c) d) e) q).
Un ulteriore esonero è possibile per coloro che siano affetti da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da handicap o di patologie che siano certificati da una struttura sanitaria pubblica.

Se lo straniero è in possesso di uno dei titoli o delle certificazioni succitate può richiedere il Permesso di soggiorno per lungo periodo allegando alla domanda la copia autentica di tali documenti. Nel caso delle attività previste art. 27 lo straniero allega alla documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto. Nel caso di gravi patologie deve essere allegata la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria.

Nel caso in cui lo straniero non sia in possesso di uno dei titoli indicati, prima di poter richiedere il  Permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, è necessario che svolga il test di conoscenza di lingua italiana (livello A2).

La procedura per effettuare il test
Il procedimento si articola in 4 fasi. Presentazione della domanda; Convocazione per lo svolgimento del test da parte della Prefettura; Svolgimento del test; Verifica esito del test per il rilascio del titolo di soggiorno da parte della Questura.

Presentazione della domanda
La domanda deve essere inoltrata telematicamente alla Prefettura. E’ necessario collegarsi al sito internet del Ministero dell’Interno. Dall’home page selezionare il link “immigrazione”. Poi cliccare su test di lingua italiana per permesso di soggiorno di lungo periodo, scaricare il software necessario per richiedere il modulo e compilare successivamente al modulo per effettuare la richiesta. Nel modulo vanno indicati i dati del richiedente, gli estremi del permesso di soggiorno posseduto, la residenza, i recapiti e và indicato l’indirizzo dove si desidera che la convocazione sia inviata.

Convocazione per lo svolgimento del test
La Prefettura, competente in base al domicilio del richiedente, acquisita la domanda effettua dei controlli che riguardano l’età (lo straniero deve avere più di 14 anni), il possesso del permesso di soggiorno e l’assenza di altra prenotazione. Effettuati questi controlli e verificato che tutto è in regola, invia allo straniero, entro 60 giorni dalla richiesta, la lettera di convocazione per lo svolgimento del test, all’indirizzo indicato nella domanda. Se vi sono degli errori nella compilazione della domanda la Prefettura invia una richiesta di rettifica delle informazione ed invita ad un nuovo invio della domanda.

Svolgimento del test
Il cittadino extracomunitario, ricevuta la lettera di convocazione, deve recarsi presso il luogo indicato per lo svolgimento del test. Il test viene effettuato mediante sistemi informatici, però se lo straniero lo richiede, per specifiche esigenze, il test può essere svolto anche in modalità cartacea.
Affinchè il test possa considerarsi superato, lo straniero deve rispondere esattamente almeno all’80% delle domande. Solo qualora il test abbia esito positivo, può essere presentata la domanda per il  permesso di soggiorno di lungo periodo altrimenti, il test deve essere ripetuto.
Gli esiti del test, (che possono essere consultati sul sito web http://testitaliano.interno.it ) vengono registrati nella banca dati del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ed inviati alle Questure.
Per ogni problema sul sito del Ministero dell’Interno è previsto un servizio di aiuto (help desk) accedendo al quale, lo straniero può richiedere e ricevere informazioni indicando i propri recapiti e la propria e-mail.

Verifica della Questura
Infine, la Questura, alla quale sono stati inviati i risultati del test, in presenza di tutti i requisiti per ottenere il Permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, e verificato il risultato del test, convoca lo straniero per il rilascio del titolo di soggiorno.

Avv. Andrea De Rossi  
( fonte stranieriinitalia.it )

Studiare in Italia. Iscrizione all’Università del cittadino straniero.

I cittadini stranieri possono iniziare o proseguire gli studi universitari in Italia. Le procedure e i documenti da presentare per l’iscrizione ad un corso accademico italiano variano a seconda che lo straniero sia:

  • un cittadino non comunitario residente all’estero
  • un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia
  • un cittadino UE residente all’estero o in Italia

I cittadini extra UE con residenza all’estero, in possesso di un titolo di studio straniero, possono iscriversi alle Università italiane, scegliendo un solo corso di studi, tenendo conto che ogni anno viene stabilito un numero di posti limitato a loro dedicato.

La domanda di iscrizione si presenta alla Rappresentanza italiana nel proprio Paese, tra maggio e giugno di ogni anno. Attualmente sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2013/2014.

I documenti che devono accompagnare la domanda sono:

  • il titolo di studi secondari conseguito all’estero in originale o idoneo certificato sostitutivo
  • un documento che certifichi eventuali esami accademici già sostenuti nel proprio Paese (piano di studi, programmi dei corsi seguiti, esami sostenuti e relativa votazione)
  • due fotografie

In questo caso è la Rappresentanza italiana ad inviare la domanda di iscrizione all’Università italiana prescelta dal cittadino straniero e a pubblicare successivamente gli elenchi delle domande accolte.

L’iscrizione dipende anche dal superamento dell’eventuale test di ammissione previsto dal corso universitario italiano e al superamento di una prova di conoscenza dell’italiano.

Per i cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia e i cittadini comunitari residenti in Italia o all’estero, la domanda di iscrizione si presenta direttamente all’Università prescelta, anche questa volta un solo corso di studi, ma non esiste qui un numero di posti limitato.

I documenti che devono accompagnare la domanda sono:

  • il titolo finale degli studi secondari  conseguito all’estero con la traduzione italiana
  • la dichiarazione di riconoscimento di valore o equipollenza rilasciata dalla Rappresentanza italiana del Paese nel quale il titolo è stato conseguito
  • il certificato che attesti il superamento di un eventuale test d’ingresso previsto per l’accesso all’Università nel Paese di provenienza
  • il piano di studi, il programma dei corsi e la certificazione degli esami eventualmente già sostenuti nel Paese d’origine

Ricordiamo che tutti i documenti scritti in lingua straniera devono essere corredati da relativa traduzione in lingua italiana.

Noi possiamo aiutarti con i documenti per l’iscrizione all’Università in Italia e con la traduzione dei documenti, contattaci anche solo per chiedere informazioni.

Contratto a progetto. Converto il permesso da studio a lavoro?

Sono una ragazza nigeriana studio in Italia, non voglio più proseguire gli studi, mi hanno proposto un lavoro a progetto, posso convertire il mio permesso per studio?

Roma – 9 novembre 2010 – Si, puoi convertire il tuo permesso in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ma in presenza di determinati requisiti.

Questo vale naturalmente per gli stranieri presenti in Italia titolari di un permesso di soggiorno valido.  La richiesta di conversione deve essere presentata nell’ambito della disponibilità delle quote del decreto flussi. Solo se hai conseguito già la laurea breve o quella specialistica in Italia (o un Master o dottorato di ricerca) potrai chiedere la conversione senza dover attendere la pubblicazione del decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale.

Sulla possibilità di convertire il permesso per studio in un permesso per lavoro in virtù della sottoscrizione da parte dello studente di un contratto a progetto, il Ministero dell’Interno ha emanato una nota  il 22 luglio 2010, per fare alcune precisazioni.

Infatti il Ministero ha chiarito che è possibile chiedere  la conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, proprio nel  caso di contratto cosiddetto “a progetto”, purchè tale contratto abbia tutte le caratteristiche del lavoro autonomo a progetto  e non subordinato  o parasubordinato.

Devi quindi verificare che effettivamente il contratto che ti hanno proposto rientri tra i contratti a progetto.

Un contratto  per essere considerato a progetto  deve avere,   per prima  cosa, ben specificato il progetto e  le varie fasi sul quale dovrai lavorare.

Dovrà essere indicata una durata entro il quale questo progetto  andrà terminato e  naturalmente non ci devono essere  vincoli di subordinazione ma solo una attività di coordinamento con  il committente. Dovrai svolgere il tuo lavoro in autonomia e solo in funzione del risultato.

Il contratto dovrà essere in forma scritta e dovrà contenere in maniera dettagliata l’indicazione del progetto, la retribuzione, le forme di coordinamento con il committente sulla esecuzione anche temporale della prestazione lavorativa.

Per chiedere la conversione dovrai inviare la domanda presso lo Sportello Unico dove risiedi tramite la procedura telematica, dovrai compilare il modulo Z.

Lo Sportello Unico invierà la richiesta alla Direzione provinciale del Lavoro, che  provvederà a verificare la disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo. La Direzione Provinciale verificherà attentamente sia la disponibilità della quota e sia la presenza dei requisiti del lavoro a progetto .

Nel caso di disponibilità della quota e di tutti i requisiti  lo sportello unico ti convocherà e ti farà sottoscrivere la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, da inoltrare alla Questura tramite l’invio del Kit alle Poste.

Se invece non  ci sono quote disponibili o mancano le condizioni, lo Sportello Unico ti  comunicherà il rigetto della domanda.

Avv. Anna Maria Angela Lioy ( fonte stranieriinitalia.it )

Studiare in Italia. Come iscrivere il minore straniero alla scuola media inferiore o superiore

Entrato in Italia, il cittadino straniero, specie se minore, intraprende un percorso di integrazione che comincia certamente con la vita scolastica.
Per poter procedere all’iscrizione a scuola può essere necessario per lo straniero ottenere il riconoscimento dell’eventuale titolo di studio già conseguito nel proprio Paese, per poter così continuare il percorso didattico in Italia.

Ci concentreremo oggi sulle modalità di iscrizione ai corsi non universitari e sul riconoscimento di titoli non universitari; del riconoscimento dei titoli universitari avevamo già parlato in questo articolo per ottenerlo a fini di studio e in quest’altro articolo per ottenerlo a fini lavorativi.

Il riconoscimento del titolo di studio non universitario può essere richiesto allo straniero per:

  • iscriversi ad un istituto di istruzione non universitario, quindi scuola media inferiore o scuola media superiore
  • iscriversi ad un corso universitario
  • svolgere un lavoro che non richieda un titolo di studio universitario

Per ottenere il riconoscimento lo straniero deve presentare all’Ufficio studenti del Consolato italiano del proprio Paese il diploma o il certificato autenticato degli studi intrapresi con una traduzione fedele del documento in italiano.

Per l’iscrizione alla scuola media di primo grado in Italia, lo straniero dovrà presentare i seguenti documenti direttamente all’istituto scolastico scelto:

  • il certificato di nascita
  • il certificato delle vaccinazioni obbligatorie
  • il documento che attesta l’equipollenza del titolo di studio conseguito nel proprio Paese con la “licenza elementare” italiana

Solitamente il cittadino straniero, presumibilmente minore, viene iscritto alla classe corrispondente all’età anagrafica, anche se l’istituto scolastico può fare valutazioni diverse

Per l’iscrizione ad un corso di istruzione media superiore in Italia, licei, istituti tecnici o professionali, lo straniero dove possedere i seguenti requisiti:

  • età non inferiore a quella di chi ha seguito il normale percorso di studi in Italia
  • il riconoscimento di equipollenza del titolo di studio conseguito nel proprio Paese
  • una preparazione adeguata al programma scolastico previsto per la classe per la quale si richiede l’iscrizione

Anche in questo caso la domanda si presenta direttamente all’ente scolastico prescelto che decide per l’accoglienza o meno.

Ricordiamo che i minori stranieri che si trovano in Italia possono chiedere l’iscrizione a scuola in qualsiasi periodo dell’anno; è anche permessa l’iscrizione di minori stranieri con documentazione irregolare o incompleta.

Noi possiamo aiutarti con i documenti per il riconoscimento del titolo di studio e l’iscrizione a scuola in Italia, contattaci anche solo per chiedere informazioni.

Qui per turismo, posso rimanere per cure mediche?

Sono un cittadino extraeuropeo  sono venuto in Italia per turismo per tre mesi  ma mi sta per scadere la dichiarazione di presenza, soffro di una patologia ai reni, purtroppo è peggiorata,  sono stato ricoverato in ospedale qui in Italia e mi hanno detto che devo essere operato urgentemente ma  nel mio paese non effettuano questo tipo di intervento. Posso convertire la di-chiarazione di presenza  in un permesso in  cure mediche?

Roma 7 ottobre 2010 – La dichiarazione di presenza per turismo in realtà non permette di per sé di poter convertire o rinnovare il permesso. La legge consente una piccola apertura ammettendo la possibilità  di rinnovare  e quindi di prolungare la presenza in Italia solo nel caso di  gravi e urgenti cure mediche.

Questa possibilità comunque è discrezionale da parte della questura competente, nel senso che non è scontato che ti venga data la possibilità di prolungare  il tuo soggiorno in Italia.

Nel tuo caso però credo che documentando tutta la tua situazione medica  potresti ottenere il prolungamento del tuo soggiorno.
Devi dimostrare che la tua patologia necessita di cure urgenti e che purtroppo  non può essere curata nel tuo Paese.

 La struttura sanitaria italiana dovrebbe rilasciarti  una documentazione alquanto esaustiva sulla tua patologia e soprattutto che l’intervento è urgente e che può essere praticato solo  in italia in quanto nel tuo paese non esistono centri specializzati sulla tua patologia.

Chi viene in Italia per motivi turistici non ha diritto di iscrizione al servizio Sanitario Nazionale e deve stipulare una polizza sanitaria  cosa che sicuramente tu avrai fatto ma devi verificare se la polizza copre anche il costo dell’intervento.

Ti consiglio di chiedere conferma all’ospedale e verificare se copre tutte sia l’intervento che le cure mediche, in caso contrario dovresti provvedere  tu al pagamento dell’intervento e delle cure mediche.

 È prevista l’esenzione dal ticket per i cittadini che provengono da un paese che preveda il ri-conoscimento reciproco dei SSN, se presentano l’apposito modulo rilasciato dall’autorità del proprio paese.

Riguardo alla possibilità di ottenere una conversione della dichiarazione di presenza, quindi permesso di soggiorno per turismo in cure mediche credo che sia difficile in quanto il legislatore con riferimento alle cure mediche ha  previsto l’ingresso e il soggiorno per cure mediche ri-chiedendo una serie di requisiti.

In particolare  che l’ingresso in Italia  debba avvenire  in virtù di uno specifico  visto rilasciato per ragioni specifiche di cura,   deve  sussistere un accordo con la struttura sanitaria italiana che dovrà prestare le cure e che ci sia stato già il deposito di una somma di denaro  a titolo cauzionale e che sia già indicato l’alloggio.

Secondo anche gli orientamenti della giurisprudenza  credo quindi  che la questura potrebbe rifiutare la conversione.
Potrai però comunque rimanere  in Italia:  la legge prevede che  in ogni caso vengono  assicurate e garantite tutte le cure “urgenti ed essenziali”.

Avv. Mariangela Lioy (fonte: stranieriinitalia.it

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